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19 ottobre, 2016

Categoria: AGEVOLAZIONI

Per l’acquisto della c.d. “Prima casa” sono previste agevolazioni fiscali riassumibili come segue:

In caso di acquisto soggetto a Imposta di Registro saranno dovute:

Imposta di Registro 2% + Imposta Catastale  € 50 + Imposta Ipotecaria € 50

In caso di acquisto soggetto ad IVA saranno dovute:

IVA 4% (versata al venditore con il pagamento della fattura) + Imposta Catastale  € 200 + Imposta Ipotecaria € 200

Per l’accesso ai suddetti benefici occorre essere in possesso di tre fondamentali requisiti:

  1. che l’immobile sia ubicato in comune ove l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro il termine di 18 mesi dall’acquisto;
  2. che l’acquirente non risulti titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro fabbricato abitativo ubicato nel comune ove intende acquistare il nuovo immobile;
  3. che l’acquirente non risulti titolare neppure per quote anche in regime di comunione legale in tutto il territorio nazionale di altri diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione, e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con i benefici prima casa.

Si può fruire dell’agevolazione non per tutte le abitazioni, restano infatti esclusi dal beneficio gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze di categoria C2, C6, C7.

Il calcolo dei 18 mesi per il requisito della residenza è riconosciuto alla data della richiesta e non alla data i cui il comune comunica l’accoglimento.

In deroga alla residenza per il requisito 1) può valere il comune ove l’acquirente svolge la propria attività;  oppure ove ha sede il luogo di lavoro se l’acquirente si è trasferito all’estero per lavoro.

E’ possibile godere dell’agevolazione nel caso non sia soddisfatto il requisito 3) a condizione che la precedente abitazione acquistata con i benefici prima casa sia ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.

I.P.