Ivan Padova 28 novembre, 2019
L’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati a clienti / fornitori / dipendenti è considerato deducibile ma con limitazioni a seconda che l’omaggio rappresenta un bene acquistato esternamente oppure sia prodotto interamente dall’azienda.
Se il bene è acquistato esternamente e viene ceduto in omaggiato a clienti, fornitori, occorre distinguere se è di valore unitario inferiore o superiore a 50 euro:
se superiore, viene considerato una spesa di rappresentanza, ossia una spesa mirata ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa; pertanto, il costo sarà deducibile entro la soglia del 1,5% dei ricavi per imprese fino a 10 milioni di fatturato. La successiva cessione gratuita sarà pertanto fuori campo Iva;
se si tratta di beni inferiore a 50 euro, sarà deducibile integralmente e l’Iva sarà detraibile, e la successiva cessione gratuita sarà sempre fuori campo Iva.
Occorre fare attenzione al concetto di valore unitario perché, ad esempio, per il cesto natalizio contenente vari beni è da considerare bene unitario l’intero cesto; pertanto, il medesimo dovrà costare meno di 50 euro per poter recuperare l’IVA integralmente e dedurre l’intero coso.
Per i professionisti vale la stessa regola ma l’Iva dovrà rimanere indetraibile salvo doverla applicare sulla cessione gratuita omaggiata.
Se i beni acquistati esternamente vengono invece omaggiati ai dipendenti dell’impresa, il costo è considerato spesa per prestazione di lavoro dipendente, pertanto, interamente deducibile ma con IVA indetraibile e la successiva cessione sarà fuori campo Iva. Attenzione che L’omaggio in denaro al dipendente sarà invece sempre tassabile; se invece sarà in natura, non sconterà imposte fino alla soglia di 258,23 euro, sopra tale soglia subirà tassazione integrale.
Qualora i beni omaggiati a clienti siano prodotti internamente dall’impresa, il trattamento fiscale sarà il medesimo dei beni acquistati esternamente e omaggiati a clienti: se di costo unitario inferiore a 50 euro interamente deducibile con Iva detraibile, mentre se superiore deducibile nei limiti delle spese di rappresentanza ed Iva indetraibile. La successiva cessione è imponibile Iva a meno che l’azienda decida di non detrarsi l’Iva acquisti (per il bene inferiore a 50 euro) e in tal caso non dovrà apporre l’Iva sulla vendita.
In ultimo, se i beni auto-prodotti vengono invece omaggiati ai dipendenti, saranno considerate sempre spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili integralmente ai fini Ires/Irpef e indeducibili ai fini Irap. L’Iva invece sarà detraibile con la successiva cessione gratuita imponibile Iva (sempre salvo la scelta dell’imprenditore di non detrarsi l’Iva acquisti).
Se invece degli omaggi l’imprenditore decide di organizzare una cena o pranzo per le ricorrenze, avrà un trattamento differente a seconda che venga offerto esclusivamente ai dipendenti o anche a clienti, e/o fornitori. Nel primo caso, il costo sarà deducibile nel limite del 75% e fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ex art. 100, c. 1 Tuir, con l’Iva indetraibile;
nel secondo caso, invece, il costo sarà deducibile nel limite del 75%, ma sarà considerato una spesa di rappresentanza (quindi soggetta al plafond citato). L’Iva rimarrà sempre indetraibile.
I.P.