Ivan Padova 19 ottobre, 2020
Con la F.a.q. 149 agenzia entrate ha confermato che il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.
Le specifiche tecniche delle fatture elettroniche sono state cambiate con provvedimento del 20 aprile 2020 con decorrenza facoltativa dal 01 ottobre 2020 ed obbligatoria dal 01 gennaio 2021.
Il nuovo tracciato prevede, infatti, significative modifiche ai codici “Natura”.
– il codice N2, ancora utilizzabile fino al termine dell’anno per identificare le operazioni non soggette, sarà definitivamente sostituito. dal 1° gennaio 2021, dai codici N2.1 (operazioni prive del requisito di territorialità) e N2.2 (altre operazioni non soggette), già in uso in via facoltativa dallo scorso 1° ottobre.
– il codice N3, riferito alle operazioni non imponibili, dal prossimo anno non potrà più essere adottato, vista l’introduzione di sei nuove codifiche riferite a differenti fattispecie di non imponibilità, il cui utilizzo è già consentito dal 1° ottobre 2020. (N3.1 per le esportazioni, N3.2 per le cessioni intra Ue, N3.3 per le cessioni verso San Marino, N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di presentazione della dichiarazione di intento e N3.6 per le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond);
– il codice N6 potrà essere utilizzato solo fino a fine anno, venendo sostituito obbligatoriamente dal 1° gennaio con nove diverse codifiche (già in uso, facoltativamente dal 1° ottobre), corrispondenti ad altrettante fattispecie in cui si rende applicabile l’inversione contabile (N6.1 per la cessione di rottami, N6.2 per la cessione di oro e argento puro, N6.3 per il subappalto nel settore edile, N6.4 per la cessione di fabbricati con opzione per l’IVA, N6.5 per la cessione di telefoni cellulari, N6.6 per la cessione di prodotti elettronici, N6.7 per le prestazioni del comparto edile e dei settori connessi, N6.8 per le operazioni del settore energetico, N6.9 per gli altri casi in cui è necessario operare il reverse charge).
Lo SDI scarterà, dal 2021, le fatture che riportino il “valore generico” N2, N3 o N6, in luogo delle nuove, più analitiche, codifiche.
I.P.