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20 novembre, 2024

Categoria: IVA

fattura elettronica 2

In ottobre 2019 ho pubblicato l’articolo: “Fatture per artigiani, il ginepraio del settore edile”

A distanza di 5 anni ci domandiamo cosa è cambiato?

Esattamente nulla, nonostante da anni vige obbligo della fattura elettronica esteso anche ai forfetari, nonostante si faccia uso dell’intelligenza artificiale, sempre paventandosi dietro la scusa del contrasto all’evasione, un artigiano che debba emettere fattura  si troverà a dover scegliere tra 10 diversi comportamenti tributari, badando a non sbagliare per non cadere in sanzioni.

Per prima cosa dovrà porsi tre domande:

1) Verso chi emette fattura?

2) che prestazione dovrà fatturare?

3) la prestazione è o meno inerente ad edifici?

La risposta alla prima domanda produrrà la diversità di comportamenti seguenti:

  1. se il soggetto è consumatore privato, un c.d. B2C, emetterà fattura con iva;
  2. se il soggetto è un condominio, emetterà fattura con iva, ma dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 4%;
  3. Salvo che l’amministratore del condominio non abbia optato per il bonus ristrutturazione, in qs. caso non dovrà applicare ritenuta pur trattandosi di condominio;
  4. se il soggetto è un ente pubblico o ente privato partecipato da enti pubblici, (dopo avere consultato elenco nazionale) emetterà fattura con iva, ma applicando il regime dello split payment, ossia, esporrà in fattura l’iva ma non dovrà incassarla e nemmeno versarla.
  5. se il soggetto è dotato di partita iva,  un c.d. B2B, e l’operazione avviene in un contesto di subappalto allora dovrà applicare reverse charge art. 17 comma 6 lettere a);
  6. se il soggetto è un B2B perché dotato di p. iva, ma, sia beneficiario di particolari regimi fiscali che li esonerino dagli adempimenti della annotazione delle fatture e della tenuta del registro degli acquisti (come le SSD), emetterà fattura con applicazione dell’iva;
  7. se il soggetto è sempre un B2B ma non operante in rapporto di subappalto, e nemmeno soggetto a regimi fiscali speciali, dovrà porsi la seconda e la terza domanda ed allora:

emetterà fattura, con applicazione del reverse charge edilizia, (questa volta in applicazione sempre dell’art. 17 comma 6, ma non lettera a) bensì lettera a-ter) ma, si badi bene, solo qualora la prestazione fatturata consista in:

  • installazione di impianti,
  • pulizie
  • demolizione
  • completamento
  1. emetterà fattura con applicazione dell’iva se le prestazioni di cui sopra non dovessero riguardare edifici; (ad esempio un cancello carraio, la pulizia di un macchinario);
  2. emetterà fattura con applicazione dell’iva qualora si tratti di solo fornitura di materiale, oppure di fornitura con posa.
  3. In tutti i casi in cui dovrà applicare iva in fattura dovrà inoltre, tenere conto di eventuale fornitura di beni significativi, poiché in quel caso dovrà assoggettare ad iva 10% la manodopera e una parte del bene proporzionale alle prestazioni di manodopera e assoggettare l’eventuale restante parte ad iva ordinaria 22%; i beni significativi sono:
    • ascensori e montacarichi
    • infissi esterni ed interni
    • caldaie
    • video-citofoni
    • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
    • sanitari e rubinetterie da bagno
    • impianti di sicurezza

I.P.