Ivan Padova 21 novembre, 2024
Nelle società di persone come anche nelle srl trasparenti, con la stipula nell’anno di alcuni atti è possibile attribuire rilevanza fiscale già dall’anno in corso, oppure dall’anno successivo alle operazioni in essi contenute.
Questo accade per gli atti che prevedono:
Nelle società di persone, ai sensi dell’art. 5, del TUIR, il reddito è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 di ogni anno, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili stabilita dall’atto costitutivo/statuto.
Cosa succede se in corso d’anno venisse modificata la compagine sociale oppure le quote di partecipazione agli utili?
In caso di cessione della quota societaria, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione:
La modifica delle quote di partecipazione a causa dell’uscita di vecchi soci o all’ingresso di nuovi, che determina una modifica della compagine sociale, produce effetto dallo stesso periodo d’imposta di stipula dell’atto, di conseguenza l’uscita / ingresso di nuovi soci a seguito di un atto stipulato entro il 31.12. di un anno produce effetto già nello stesso anno.
L’eventuale variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti, senza modifica della compagine sociale, si verifica qualora venga posta in essere cessione quote mantenendo la precedente compagine, oppure, modifica della quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale.
Tali modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto.
Per quanto riguarda le srl trasparenti ex art. 116, TUIR, sono applicabili le medesime regole per le società di persone esposte in precedenza.
Per quanto riguarda invece le associazioni tra professionisti, ai sensi del comma 3, lett. c) del citato art. 5:
il reddito è imputato, per trasparenza, agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, le quali sono individuate dall’atto di costituzione ovvero da altro atto redatto successivamente, fino alla data di presentazione del mod. REDDITI.
Considerato che per tali soggetti è possibile determinare “a consuntivo” le quote di reddito da attribuire ai singoli associati, in base alle prestazioni svolte da ciascuno nel periodo d’imposta, non si pone la necessità di provvedere alla modifica delle percentuali di ripartizione del reddito (senza modificare la compagine dell’associazione) entro il 31.12. affinché abbia effetto dallo stesso anno.
I.P.